Certificazione PED: cos’è e come ottenerla
La Direttiva PED 2014/68/UE
La Direttiva PED 2014/68/UE è una direttiva emanata dall’Unione Europea che è entrata in vigore in Italia il 15 febbraio 2016, con il D. lgs. n. 26.
La Direttiva Attrezzature a Pressione, nota come PED (Pressure Equipment Directive) disciplina la progettazione, la produzione e l’installazione in sicurezza delle attrezzature a pressione, o degli insiemi che ne contengano almeno una, al fine di garantire la commercializzazione di queste strumentazioni in tutto il territorio europeo.
La normativa si applica a:
- recipienti (condensatori, compressori, scambiatori di calore, serbatoi a gas o a vapore..);
- tubazioni (tubo o fasci tubieri, raccordi,..);
- accessori a pressione (valvole idrauliche,..);
- accessori di sicurezza (pressostati, termostati..);
- insiemi (varie attrezzature in pressione assemblate).
Tutte queste strumentazioni devono essere sottoposte ad una pressione massima superiore a 0,5 bar.
Sono escluse le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di fluidi, in mare aperto o sulla terra ferma, i prodotti di applicazione militare o nucleare e quelli il cui rischio è molto basso, come ad esempio lattine di bibite, palloni da calcio e termosifoni e tubi per impianti di riscaldamento.
Se a seguito di rigorosi test le attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della Direttiva PED, possono ricevere la marcatura CE. Questi test devono valutare e indicare il livello di pericolosità del prodotto, che è correlato all’energia ivi immagazzinata, il cui valore dipende da:
- dimensioni dell’attrezzatura, quindi il volume (V) nel caso dei recipienti o il diametro (DN) nel caso delle tubazioni;
- pressione massima ammissibile (PS) secondo cui l’attrezzatura è progettata;
- temperatura massima ammissibile (TS) secondo cui l’attrezzatura è progettata;
- tipo di fluido (liquido, gas o vapore), che si distinguono in pericolosi e non pericolosi.
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Come si ottiene la certificazione PED?
Il servizio di certificazione PED viene emesso da un Organismo Notificato abilitato dalle autorità governative nazionali, secondo la normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021, con lo scopo di tutelare gli interessi pubblici della salute e della sicurezza degli utilizzatori dei prodotti.
In base alla categoria di rischio, variano le procedure per ottenere la certificazione PED.
Nel caso di bassi livelli di pericolosità, non si deve apporre alcuna marcatura CE, mentre per le categorie di rischio I, II, III e IV è obbligatoria. Solo la prima non richiede l’intervento dell’Organismo Notificato e può essere autocertificata, dimostrando come sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla Direttiva Europea PED e allegando la Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante.
La Direttiva PED, infatti, individua come unico responsabile del processo produttivo il fabbricante.
Le procedure secondo cui l’Organismo Notificato effettua la valutazione di conformità sono contenute nei moduli presenti nell’allegato III della Direttiva Europea PED, che si applicano alle fasi di progettazione e di produzione:
- Modulo A: controllo di fabbricazione interna;
- Modulo B: esame “CE” del Tipo;
- Modulo C: conformità al Tipo;
- Modulo D: garanzia qualità della produzione;
- Modulo E: garanzia qualità del prodotto;
- Modulo F: verifica sul prodotto;
- Modulo G: verifica su un singolo pezzo;
- Modulo H: garanzia qualità totale.
Vale la pena ricordare che per la categoria IV, quella più a rischio, si esige il massimo controllo sulla progettazione e sulla produzione per ciò che riguarda gli accessori di sicurezza e gli insiemi costituiti da serbatoi e da tubazioni con l’utilizzo di fluidi pericolosi (esplosivi, tossici, infiammabili e comburenti) a pressioni elevate (superiore a 0,5 bar).
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