CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni Generali di Vendita della società SVECOM-P.E. S.r.l. – Montecchio Maggiore (VI)

Garioni Naval oggi produce caldaie industriali, caldaie navali e caldaie a biomassa per tutte le esigenze.

PREMESSA

  1. Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutte le vendite di prodotti effettuate da SVECOM, sia direttamente che tramite intermediari. Quando le presenti Condizioni Generali siano applicabili ad un contratto specifico, eventuali modifiche o deroghe alle stesse dovranno essere pattuite per iscritto.I beni forniti sulla base delle presenti condizioni saranno in seguito indicati come “Prodotti”.

DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI

  1. Qualsiasi disegno o documento tecnico relativo ai Prodotti o alla loro fabbricazione, che sia stato rimesso da SVECOM prima o dopo la stipulazione del presente contratto, rimane di sua proprietà.SVECOM non è tenuto a fornire disegni di produzione dei Prodotti contrattuali o di parti di ricambio.

I disegni, documenti tecnici o altre informazioni tecniche inviati da SVECOM, non potranno essere utilizzati, senza il consenso di SVECOM, per scopi diversi da quelli per cui erano stati rimessi, quali il montaggio, l’installazione, o la manutenzione del Prodotto. Essi non potranno essere utilizzati in alcun altro modo, né copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi, senza il consenso scritto di SVECOM.

  1. Ove una parte desideri modificare le specifiche tecniche dei Prodotti contrattuali, essa dovrà sottoporre una proposta scritta alla controparte che sarà tenuta a rispondere per iscritto entro 30 giorni di calendario.

PREZZO

4.      I prezzi dei prodotti sono quelli convenuti nella conferma d’ordine di SVECOM. Salvo diverso accordo, essi non comprendono eventuali tasse di vendita, dazi doganali, IVA o tasse simili.

ISPEZIONI

  1. Il Compratore ha il diritto di ispezionare durante le normali ore di lavoro le strutture di controllo utilizzate da SVECOM nell’esecuzione del presente contratto e di ispezionare i Prodotti contrattuali riguardo ai materiali ed alla lavorazione. Il Compratore avviserà SVECOM della propria visita con una settimana di anticipo. L’ispezione e le verifiche non dovranno interferire ingiustificatamente con il lavoro di SVECOM.

PROVE DI COLLAUDO

  1. Le prove di collaudo, ove previste dal contratto saranno effettuate, salvo diverso accordo, nel luogo di fabbricazione durante il normale orario di lavoro. Ove non altrimenti specificato nel contratto, le prove di collaudo verranno effettuate conformemente alle procedure generalmente seguite nel relativo settore industriale, in Italia.
  2. SVECOM deve avvertire il Compratore delle prove di collaudo concordate, con un preavviso sufficiente per permettergli di esservi rappresentato. Se il Compratore non si fa rappresentare alle prove, gli verrà inviato il resoconto del collaudo, che sarà da lui accettato come esatto.
  3. Ove le prove di collaudo facciano apparire che i Prodotti non corrispondono alle prescrizioni contrattuali, SVECOM dovrà, a meno che il Compratore accetti tale differenza, provvedere senza indugio affinché i Prodotti risultino conformi al contratto. Il Compratore potrà richiedere che vengano effettuati ulteriori collaudi, salvo che la difformità sia di scarso rilievo.
  4. SVECOM sopporterà tutte le spese relative all’effettuazione sul luogo di fabbricazione delle prove di collaudo concordate. Sono comunque a carico del Compratore tutte le spese di viaggio e di soggiorno di coloro che lo rappresentano in occasione di tali prove.

CONSEGNA – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

  1. Qualsiasi termine commerciale verrà interpretato in conformità con gli INCOTERMS, nel testo in vigore al momento della stipulazione del contratto. In assenza di accordo su uno specifico termine commerciale, la consegna dovrà effettuarsi “Franco Fabbrica” (EXW). Qualora, in caso di consegna Franco Fabbrica, SVECOM si impegni, su richiesta del Compratore, a spedire i Prodotti a destinazione, il rischio passerà al più tardi al momento della   consegna al primo vettore. Le spedizioni parziali sono consentite, salvo diverso accordo.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

  1. Entro 30 giorni dalla consegna il Compratore dovrà restituire, a sue spese, containers, gabbie, pallets ed altri materiali di imballaggio riutilizzabili appartenenti a SVECOM. Ove il Compratore non vi provveda, SVECOM avrà il diritto ad ottenere il rimborso del valore di tali materiali. Ove, in base al contratto, sia il Compratore a dover fornire il materiale d’imballo, egli dovrà consegnare tali materiali in buone condizioni a SVECOM nel tempo e luogo specificati da SVECOM.
  2. Il Compratore è tenuto ad esaminare all’arrivo dei Prodotti, se la data d’arrivo, le condizioni e la quantità dei prodotti corrispondano alla nota di spedizione. Il Compratore dovrà informare SVECOM immediatamente di qualsiasi differenza o eventuali pretese nei confronti del trasportatore.

TEMPO DI CONSEGNA. RITARDO

  1. Se le parti, anziché specificare una data di consegna, hanno previsto un periodo di tempo allo scadere del quale la consegna deve avere luogo, tale periodo inizierà a decorrere dal momento in cui SVECOM riceve l’ordine dal Compratore, oppure dal momento in cui si conclude il contratto, dovendosi considerare tra i due l’evento che si verifica per ultimo.
  2. Ove SVECOM preveda di non essere in grado di consegnare il Prodotto entro il termine stabilito per la consegna, egli dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto al Compratore, specificando il motivo del ritardo e, se possibile, il momento in cui potrà avvenire la consegna.
  3. Ove il ritardo nella consegna sia determinato da una delle circostanze menzionate all’art. 38 o da un’azione od omissione imputabile al Compratore, inclusa la sospensione di cui agli artt. 21 o 41, il termine di consegna sarà prorogato di un lasso di tempo che appaia ragionevole in considerazione di tutte le circostanze del caso. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la causa del ritardo sia intervenuta prima o dopo il termine di consegna pattuito.
  4. E’ esclusa qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SVECOM per ritardo nella consegna, salvo il caso di colpa grave di SVECOM. Nelle presenti Condizioni Generali si considera colpa grave un atto o omissione che implichi la mancata presa in considerazione di gravi conseguenze di cui un contraente coscienzioso dovrebbe normalmente prevedere il probabile verificarsi, oppure la scelta intenzionale di non tener conto delle conseguenze di tale azione od omissione.
  5. Ove il Compratore preveda di non essere in grado di prendere in consegna i Prodotti alla data stabilita, egli dovrà darne immediata comunicazione a SVECOM specificandone i motivi e, se possibile, il momento in cui potrà accettare la consegna.   Ove il Compratore non prenda in consegna i Prodotti alla data pattuita, egli dovrà nondimeno pagare qualsiasi parte del prezzo che risulti dovuto alla consegna, come se questa fosse avvenuta. SVECOM provvederà in tal caso ad immagazzinare i Prodotti a rischio e spese del Compratore. SVECOM dovrà inoltre, se il Compratore lo richiede, assicurare i Prodotti a spese di quest’ultimo.
  6. A meno che la mancata presa in consegna da parte del Compratore sia riconducibile ad una delle circostanze menzionate nell’art. 38, SVECOM può chiedere per iscritto al Compratore di accettare la consegna entro un termine finale ragionevole. Ove, per una qualsiasi ragione non imputabile a SVECOM il Compratore non accetti la consegna entro tale termine finale, SVECOM potrà, mediante comunicazione scritta, risolvere in tutto o in parte il contratto. SVECOM avrà in tal caso diritto ad un risarcimento per la perdita subita in conseguenza dell’inadempimento del Compratore. Tale risarcimento non potrà superare il prezzo di quella parte dei Prodotti rispetto al quale è avvenuta la risoluzione del contratto.

PAGAMENTO

  1. Salvo diverso accordo, il prezzo verrà pagato con R.B. a 60 giorni d.f.f.m. .
  2. A prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato, il pagamento non si considera effettuato finché la somma dovuta a SVECOM non gli sia stata interamente ed irrevocabilmente accreditata.
  3. Qualora il Compratore non provveda al pagamento alla data stabilita, SVECOM avrà diritto agli interessi a decorrere dal giorno in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire. L’ammontare degli interessi è quello concordato dalle parti. Se le parti non stabiliscono tale ammontare, esso sarà del 12% all’anno. In caso di ritardato pagamento SVECOM può, dopo averne dato notizia per iscritto al Compratore, sospendere la sua prestazione contrattuale fino a quando non riceva il pagamento. Ove il Compratore non abbia pagato la somma dovuta nei tre mesi dalla relativa scadenza, SVECOM potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione scritta al Compratore, e pretendere un risarcimento per la perdita subita, che non potrà comunque essere superiore al prezzo concordato.

RISERVA DI PROPRIETA’

  1. I Prodotti rimangono di proprietà di SVECOM fino al pagamento dell’intero prezzo. Il Compratore, su richiesta di SVECOM, lo assisterà nel prendere qualsiasi misura che appaia necessaria per tutelare il suo diritto di proprietà sui Prodotti. La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio di cui all’art. 10.

RESPONSABILITA’ PER VIZI

  1. In conformità con le disposizioni degli artt. 24-36, SVECOM si impegna a rimediare a qualsiasi vizio derivante da difetti di materiali o di lavorazione. Nella misura in cui SVECOM sia responsabile della progettazione, la medesima obbligazione si applicherà ai vizi derivanti da difetti di progettazione.
  2. La responsabilità di SVECOM è limitata ai vizi che si manifestano entro un anno dalla consegna.
  3. Ove sia stato posto rimedio ad un vizio relativo ai Prodotti o ad una parte degli stessi, SVECOM assume la responsabilità per vizi relativi a quanto rimediato alle stesse condizioni applicabili ai Prodotti originali, per un periodo di un anno.
  4. Il Compratore informerà SVECOM, senza ingiustificato ritardo, di qualsiasi vizio che si manifesti. Tale comunicazione non potrà in nessun caso essere effettuata oltre due settimane dallo scadere del termine di cui all’art. 24, eventualmente esteso ai sensi dell’art. 25. Qualora il vizio sia tale da poter causare un danno, la comunicazione dovrà essere effettuata immediatamente. La comunicazione dovrà contenere una descrizione del difetto, i numeri di serie dei materiali o delle parti oggetto di reclamo e/o il numero e la data della fattura con cui sono stati forniti da SVECOM. Ove il Compratore non informi SVECOM del vizio entro il termine specificato in questo articolo, verrà meno il suo diritto a pretendere che SVECOM vi ponga rimedio.
  5. All’atto del ricevimento della comunicazione scritta di cui all’art. 26 SVECOM dovrà porre rimedio al vizio senza ritardo ingiustificato ed a proprie spese, conformemente a quanto previsto agli artt. 23-36. Le riparazioni dovranno essere effettuate presso lo stabilimento di SVECOM, a meno che egli ritenga opportuno effettuare le riparazioni nel luogo in cui si trovano i Prodotti. Il Compratore provvederà, su richiesta di SVECOM, a far trasportare i Prodotti presso SVECOM, conformemente alle istruzioni ricevute da quest’ultimo. SVECOM è liberato dalla responsabilità per vizi con la consegna al Compratore dei Prodotti debitamente riparati o sostituiti.
  6. Ove il Compratore abbia inviato la comunicazione di cui all’art. 26 e non venga poi riscontrato alcun vizio imputabile a SVECOM, questi avrà diritto ad essere indennizzato per le spese da lui sopportate in conseguenza di tale comunicazione.
  7. Il Compratore provvederà a proprie spese a smontare e rimontare eventuali attrezzature diverse dal Prodotto nella misura in cui ciò si renda necessario per rimediare al vizio.
  8. Salvo pattuizione contraria, il trasporto dei Prodotti da e verso SVECOM, effettuato in relazione alla riparazione di vizi dei quali SVECOM è responsabile, dovrà essere effettuato a rischio e spese del Compratore.
  9. Salvo pattuizione contraria, sarà a carico del Compratore ogni ulteriore spesa che SVECOM abbia dovuto sopportare per riparare e trasportare i Prodotti in conseguenza del fatto che i Prodotti siano stati posti in un luogo diverso dalla destinazione prevista nel contratto o – se non è stata stabilita alcuna destinazione – dal luogo della consegna.
  10. I Prodotti difettosi sostituiti dovranno essere messi a disposizione di SVECOM e saranno di sua proprietà.
  11. Ove SVECOM non adempia entro un termine ragionevole agli obblighi di cui all’art. 27, il Compratore avrà il diritto di fissare, mediante comunicazione scritta, un termine finale entro il quale SVECOM è tenuto ad adempiere. Ove SVECOM non adempia alle sue obbligazioni entro tale termine finale, il Compratore potrà provvedere egli stesso o incaricare un terzo affinché svolga i lavori necessari per rimediarvi. Ove i lavori in questione siano stati effettuati con successo dal Compratore o da un terzo, tutti gli obblighi di SVECOM relativi a tale vizio dovranno considerarsi interamente adempiuti con il rimborso al Compratore delle ragionevoli spese sostenute da quest’ultimo.

Ove non sia stato posto rimedio con successo al difetto,

  1. il Compratore avrà diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione del valore dei Prodotti, che non potrà in alcun caso superare il 15% del prezzo, ove il difetto sia di tale importanza da privare in modo significativo il Compratore dei vantaggi che dovrebbe trarre dal contratto, quest’ultimo potrà risolvere il contratto, mediante comunicazione scritta a SVECOM.

SVECOM non è responsabile per eventuali difetti che insorgano in conseguenza di materiali forniti o indicati dal Compratore.

  1. SVECOM è responsabile unicamente per vizi che si manifestino in presenza di condizioni di funzionamento conformi al contratto e di un corretto utilizzo dei Prodotti.   SVECOM non è responsabile per eventuali difetti causati da cattiva manutenzione, montaggio scorretto o imperfetta riparazione a parte del Compratore, o da modificazioni effettuate senza il consenso scritto di SVECOM. Infine la responsabilità di SVECOM non copre la normale usura o deterioramento.
  2. SVECOM non è responsabile dei vizi di qualunque parte dei Prodotti per più di 1 anno dall’inizio del periodo indicato all’art. 24.
  3. E’ esclusa ogni responsabilità di SVECOM per vizi che vada oltre quanto previsto agli artt. 23-35. Quanto sopra vale per qualsiasi danno che possa derivare dall’eventuale vizio, compresa la perdita di produzione, lucro cessante e qualsiasi altro danno indiretto.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI DAI PRODOTTI

  1. SVECOM non è responsabile per eventuali danni cagionati dai Prodotti a cose, successivamente alla consegna e mentre essi sono in possesso del Compratore. SVECOM non è neppure responsabile per i danni arrecati a prodotti fabbricati dal Compratore o a prodotti di cui fanno parte i prodotti del Compratore. Qualora SVECOM incorra in responsabilità nei confronti di terzi per i danni alle cose del tipo descritto al paragrafo precedente, il Compratore sarà tenuto a risarcirlo, difenderlo e tenerlo indenne. Qualora un’azione per danni del tipo descritto nel presente articolo venga proposta da un terzo contro una delle parti, quest’ultima è tenuta ad informarne immediatamente l’altra per iscritto. SVECOM ed il Compratore si impegnano reciprocamente a comparire in giudizio o davanti ad un tribunale ordinario od arbitrale chiamato a decidere su una richiesta di risarcimento dei danni contro uno di essi, che si pretendano causati dai Prodotti.

FORZA MAGGIORE

  1. Ognuna delle parti può sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora la stessa sia impedita o resa irragionevolmente onerosa da una delle seguenti circostanze: conflitti di lavoro o ogni altra circostanza fuori dal controllo delle parti, come incendio, guerra (dichiarata o meno), mobilitazione militare di vasta entità, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell’uso delle fonti di energia, indisponibilità delle materie prime (acciai, alluminio, ….) e consegne difettose o ritardate dei subfornitori riconducibili alle circostanze indicate nel presente articolo.
  2. La parte che asserisca essere stata colpita da forza maggiore dovrà informare per iscritto e senza ritardo l’altra parte della sopravvenienza e della cessazione di tale circostanza. Ove la forza maggiore impedisca al Compratore di adempiere alle proprie obbligazioni, egli dovrà indennizzare SVECOM per le spese sostenute da quest’ultimo per mettere al sicuro e proteggere i Prodotti.
  3. Nonostante quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta all’altra parte, ove l’esecuzione del contratto sia sospesa ai sensi dell’art. 38 per più di sei mesi.

INADEMPIMENTO ANTICIPATO

  1. In deroga alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali quando risulti evidente dalle circostanze che l’altra parte non sarà in condizione di adempiere alle sue obbligazioni. La parte che sospende l’esecuzione della propria prestazione contrattuale deve immediatamente comunicarlo all’altra per iscritto.

DANNI CONSEQUENZIALI

  1. Salvo quanto stabilito altrove nelle presenti Condizioni Generali, nessuna parte sarà responsabile verso l’altra per perdita di produzione, lucro cessante, mancato uso, perdita di contratti o qualsiasi danno consequenziale, economico o indiretto di qualsiasi tipo.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

  1. Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita verrà decisa in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio di Vicenza da uno o più arbitri designati conformemente a detto Regolamento, integrato, se necessario, dalle norme procedurali della legge italiana.
  2. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana.